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Il Tar: sulle elezioni decide la Regione PDF Stampa E-mail
Martedì 09 Marzo 2010 14:23
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Tar_Lazio_300_x_225Pdl nel caos dopo la nuova bocciatura della lista. "Ora il Consiglio di Stato"

A metà pomeriggio, nel pieno della camera di consiglio riunita già da ore nel palazzone di via Flaminia per valutare il ricorso del Pdl contro l´esclusione della lista provinciale, era stato il ministro Maroni a sollecitare una decisione immediata del Tar al fine di scongiurare lo slittamento delle elezioni.

 

Alle sette della sera il titolare del Viminale è stato accontentato: la seconda sezione bis presieduta da Eduardo Pugliese (relatrice Mariangela Caminiti, terzo componente Antonio Vinciguerra) ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento della Corte d´Appello che martedì scorso aveva confermato la defenestrazione della lista del Popolo della Libertà perché arrivata fuori tempo massimo e perciò mai depositata all´ufficio circoscrizionale. Nessuna esigenza cautelare è stata dunque riconosciuta: per l´esame nel merito si dovrà aspettare l´udienza del 6 maggio.

A nulla è valso il decreto varato in extremis dal consiglio dei ministri. Inapplicabile, secondo il Tar, per due ragioni fondamentali. Primo: la Regione Lazio, avvalendosi della potestà legislativa in materia elettorale delegata dalla Carta alle regioni, ha adottato una propria normativa (la n.2 del 13 maggio 2002) che non può essere "sopravanzata" né interpretata dal governo. Ha cioè «dettato proprie disposizioni in tema elettorale - per usare le parole contenute nel dispositivo che ha rigettato l´istanza di sospensiva - esercitando le competenze date dalla Costituzione. A seguito dell´esercizio della potestà legislativa regionale la potestà statale non può trovare applicazione nel presente giudizio».

Seconda ragione: manca «la prova certa» che i delegati del Pdl si trovassero nell´area giudiziaria entro il termine stabilito dalla legge, cioè sabato 27 febbraio a mezzogiorno, con tutta la documentazione necessaria per depositare la lista. È lo stesso presidente Pugliese a sostenerlo, richiamando il verbale redatto dalle forze dell´ordine: «Considerato che alle ore 12 erano presenti solo quattro delegati di lista e tra questi non risultava il delegato della parte ricorrente, che si è presentato solo dopo le ore 12,30; considerato, anche qualora dovesse trovare applicazione il decreto legge 29/2010, che il plico contenente la documentazione per la presentazione della lista è stato preso in consegna alle ore 17 del 27 febbraio da un delegato del Pdl, che lo ha riconsegnato al reparto dei Carabinieri di stanza all´ufficio elettorale della Corte di appello di Roma solo alle 19,30; non vi è alcuna certezza che il delegato di parte ricorrente fosse munito della prescritta documentazione al momento della consegna».

Palpabile la delusione dei legali berlusconiani. A cominciare dall´avvocato-deputato Ignazio Abrignani, uno degli autori del ricorso nonché responsabile elettorale del partito. «Ricorreremo al Consiglio di Stato», annuncia abbandonando di corsa l´aula di udienza. «C´è una legge dello Stato che è in vigore e che il Tar non può dichiarare incostituzionale. Va quindi avanti l´iter della lista che abbiamo presentato nell´ufficio circoscrizionale». Il quale, presieduto dal giudice Anna Argento, si pronuncerà oggi pomeriggio «entro le 18». Valutando, anche, l´ordinanza del Tar che l´avvocato Luca Petrucci, presentatore della Lista Bonino, le farà trovare sulla scrivania stamattina alle otto, «perché prenda contezza della decisione».

Soddisfatti i difensori del Pd che, con la loro costituzione in giudizio, hanno proposto una ricostruzione dei fatti che ha convinto i giudici della seconda sezione bis. «Le ragioni da noi prospettate sono state accolte in pieno», esultano il professor Vincenzo Cerulli Irelli, i legali Federico Vecchio, Francesco Rosi e Gianluigi Pellegrino: «È stato ripristinato il principio che la legge uguale per tutti e smascherato l´incauto tentativo di sanare con un dl ciò che non poteva essere sanato». Ottimisti anche sul futuro: «L´ordinanza del Tar è talmente ben argomentata in fatto e in diritto che riteniamo difficile possa essere smontata dal Consiglio di Stato».

 

Di Giovanni Gentile

La Repubblica (09 marzo 2010)

 

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